Statuto O-BIL Organismo Bilaterale
Articolo 1- Denominazione, Natura e Sede
- È costituito un organismo bilaterale denominato ” O-BIL – Organismo Bilaterale “
- L’Organismo Bilaterale è un’associazione non riconosciuta, di natura privatistica e senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile Italiano
- L’Organismo Bilaterale ha sede legale in Roma, alla Via Principe Amedeo n. 126/B
- L’Organismo Bilaterale opera su tutto il territorio nazionale.
Articolo 2 – Scopo e Obiettivi
- L’Organismo Bilaterale ha come scopo principale la promozione e la gestione di attività in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore di riferimento delle Parti Costituenti, con particolare attenzione a:
Formazione Professionale: Organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento, riqualificazione e qualificazione professionale
o Salute e Sicurezza sul Lavoro: Promozione e attuazione di iniziative, progetti e monitoraggi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
o Analisi del Mercato del Lavoro: Analisi e monitoraggio delle condizioni di lavoro, dei fabbisogni professionali e delle dinamiche occupazionali
o Welfare e Benessere dei Lavoratori: Gestione di fondi e attuazione di iniziative volte a promuovere il benessere fisico e mentale dei lavoratori e la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata
o Tutela dei Diritti: Promozione e tutela dei diritti dei lavoratori in ambito professionale e contrattuale
o Politiche di Inclusione e Diversità: Attuazione di politiche volte a garantire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e rispettoso delle diversità
o Sviluppo delle Competenze Digitali: Promozione di percorsi formativi e iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali in un contesto lavorativo in continua evoluzione
o Sostenibilità e Responsabilità Sociale: Sensibilizzazione e promozione di pratiche aziendali orientate alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale
o Orientamento al Lavoro e Sviluppo di Carriera: Implementazione di programmi di supporto per la ricerca di impiego e lo sviluppo delle carriere professionali
o Formazione per la Leadership: Offerta di corsi e workshop volti a potenziare le capacità di gestione e leadership
o Networking e Collaborazione: Creazione di opportunità per facilitare la collaborazione e lo scambio tra professionisti e aziende del settore
o Innovazione e Ricerca: Promozione e supporto di progetti di ricerca e innovazione finalizzati al miglioramento dei processi lavorativi e delle pratiche aziendali
- L’Organismo Bilaterale potrà svolgere attività di consulenza e assistenza in ambito contrattuale, normativo e fiscale per le aziende e i lavoratori, in coerenza con i propri scopi istituzionali.
Articolo 3 – Patrimonio e Risorse Economiche
- Il patrimonio dell’Organismo Bilaterale è costituito dai fondi iniziali versati dalle Parti Costituenti, da eventuali beni mobili e immobili che saranno acquisiti e da ogni altra risorsa che sarà destinata al fondo di dotazione L’organismo
- Le risorse economiche per ilfunzionamento e lo svolgimento delle attività dell’Organismo Bilaterale derivano da:
o Contributi annuali versati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti, determinati dall’Assemblea Generale in proporzione al numero di aderenti delle rispettive organizzazioni
o Fondi derivanti da attività di consulenza, formazione e altri servizi offerti dall’Organismo Bilaterale
o Proventi derivanti da convenzioni, sponsorizzazioni e contributi pubblici o privati
o Donazioni, lasciti, erogazioni liberali e ogni altra entrata compatibile con gli scopi dell’Organismo Bilaterale
Articolo 4 – Adesione all’Organismo Bilaterale
- Sono soci fondatori esclusivamente:
- SEI Confimpresa, nella persona del Presidente Nazionale Gennaro De Martino;
- FAILM Servizi Terziario, nella persona del Segretario Generale Nazionale Claudio Capodieci.
Sono soci aderenti coloro che vengono ammessi dall’Assemblea Generale, sia in prima convocazione successiva all’atto costitutivo, sia in momenti successivi, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Possono aderire all’organismo tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali che operano nel settore di riferimento e che condividano gli scopi e gli obiettivi dell’Organismo.
L’ammissione è deliberata dall’Assemblea Generale con decisione a maggioranza dei presenti.
I soci aderenti, una volta ammessi, acquisiscono tutti i diritti e i doveri previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, ivi compreso il diritto di partecipare all’Assemblea Generale, di votare e di essere eletti nelle cariche associative, fatto salvo che la qualifica di soci fondatori rimane esclusiva delle Parti costituenti.
- La richiesta di adesione deve essere presentata per iscritto all’Assemblea Generale, che valuterà l’accoglimento della domanda con decisione a maggioranza dei presenti
- L’accettazione della domanda di adesione comporta l’obbligo di accettare e rispettare il presente Statuto e le deliberazioni degli organi dell’organismo
- L’adesione non può essere a tempo determinato.
Articolo 5 – Diritti e Doveri degli Aderenti
- Gli aderenti all’Organismo Bilaterale hanno il diritto di partecipare all’Assemblea Generale attraverso i propri rappresentanti e di essere informati sulle attività dell’Organismo Bilaterale
- È dovere degli aderenti rispettare le disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali e contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Organismo Bilaterale, anche attraverso il versamento dei contributi stabiliti.
Articolo 6 – Organi dell’Organismo Bilaterale Sono organi dell’Organismo Bilaterale:
o L’Assemblea Generale
o Il Consiglio di amministrazione
o La Presidenza
o Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto e istituito)
Articolo 7 – L’Assemblea Generale
- L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Organismo Bilaterale ed è composta da tutti i membri designati dalle Parti Costituenti e dagli aderenti, in numero paritetico. La prima Assemblea prevederà l’approvazione dei soci aderenti e delle nomine delle cariche previste.
- L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per definire gli orientamenti strategici e le linee guida delle attività dell’Organismo Bilaterale
- L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto (anche via e-mail o PEC) da inviarsi almeno sette giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e dell’eventuale seconda convocazione.
- L’Assemblea Generale delibera sulle seguenti materie:
o Definizione delle linee strategiche e programmatiche dell’Organismo Bilaterale.
o Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
o Nomina e revoca dei membri del Consiglio di amministrazione e del Presidente
o Determinazione dei contributi annuali a carico degli aderenti
o Approvazione di eventuali regolamenti interni
o Decisioni in merito all’ammissione di nuovi aderenti
o Modifiche statutarie
o Deliberazione sullo scioglimento dell’Organismo Bilaterale e nomina dei liquidatori
o Ogni altra materia ad essa demandata dal presente Statuto o dalla legge
- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte con la maggioranza semplice dei membri presenti, fatto salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e lo scioglimento
- Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei membri e ilvoto favorevole della maggioranza dei presenti
- Per la deliberazione di scioglimento dell’Ente è richiesta la decisione unanime delle Parti Costituenti
Articolo 8 – Il Consiglio di amministrazione
- Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Organismo Bilaterale, composto da un numero ridotto di membri, scelti dall’Assemblea Generale tra i suoi componenti, in numero paritetico tra le Parti Costituenti
- Il Consiglio di amministrazione:
o Attua le delibere dell’Assemblea Generale
o Gestisce l’attività operativa dell’Organismo Bilaterale
o Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea Generale
o Definisce i progetti e le iniziative specifiche da realizzare
o Nomina eventuali commissioni di lavoro o gruppi di studio
o Ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi
- Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, ilvoto del Presidente è determinante.
Articolo 9 – La Presidenza
- Il Presidente è nominato congiuntamente dalle Parti Costituenti e rimane in carica per un periodo di quattro anni, con possibilità di rinnovo
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Organismo Bilaterale di fronte a terzi e in giudizio
- Il Presidente presiede l’Assemblea Generale e il Consiglio di amministrazione, sovrintendendo all’esecuzione delle relative deliberazioni
- Il Presidente cura l’ordinaria amministrazione dell’Organismo Bilaterale e firma gli atti che impegnano l’Organismo Bilaterale
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Vicepresidente designato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri, in rappresentanza della Parte diversa da quella del Presidente
Articolo 10 – Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico)
- Qualora L’Organismo Bilaterale raggiunga determinate dimensioni o lo ritenga opportuno, l’Assemblea Generale potrà nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, o un Revisore Unico, anche esterni all’Organismo Bilaterale e iscritti all’albo dei Revisori Legali
- 2. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità dell’Organismo Bilaterale, redigere relazioni sul bilancio e vigilare sull’osservanza del presente Statuto e delle norme di legge
Articolo 11 – Funzionamento dell’Organismo Bilaterale
- L’Organismo Bilaterale opererà in modo trasparente e collaborativo, garantendo la partecipazione attiva di tutte le Parti nelle decisioni importanti
- Le cariche all’interno degli organi dell’Ente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali
Articolo 12 – Modifiche Statutarie
- Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere avanzate dal Consiglio di amministrazione o da almeno un quarto dei membri dell’Assemblea Generale
- Le modifiche allo Statuto devono essere deliberate dall’Assemblea Generale con le maggioranze qualificate previste dall’Articolo 7, comma 8
Articolo 13 – Scioglimento dell’Organismo Bilaterale
- Lo scioglimento dell’Organismo Bilaterale può avvenire solo per decisione unanime delle Parti Costituenti, deliberata dall’Assemblea Generale con le maggioranze qualificate previste dall’Articolo 7, comma 9
- In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa disposizione di legge
Articolo 14 – Controversie
- 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione o validità del presente Statuto sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 15 – Norme Finali e Transitorie
- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le normative in vigore in materia di enti bilaterali e le disposizioni del Codice civile italiano, in quanto compatibili
- Il presente Statuto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dell’Atto Costitutivo.
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