CONFEDERAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORIALE DEL LAVORO DELLE ATTIVITà PROFESSIONALI DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE IMPRESE

STATUTO


Titolo I: Denominazione, principi generali ed oggetto
Art. 1: DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 2: TUTELA DEL NOME E DEL LOGO
Art. 3: DURATA
Art. 4: SCOPI
Art. 5: PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO

Titolo II: Organizzazioni associate ed aderenti ad Organismi partecipanti
Art. 6: SOCI SEI CONFIMPRESA
Art. 7: ISCRITTI ASSOCIATI
Art. 8: SOSTENITORI
Art. 9: ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
Art.10: CONFEDERAZIONI REGIONALI
Art.11: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Art.12: UNIONI DI CATEGORIA
Art.13: ENTI DI SETTORE O INTERSETTORIALI

Titolo III: Requisiti e obblighi delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi partecipanti
Art.14: REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI
Art.15: RAPPRESENTANZA
Art.16: OBBLIGHI STATUTARI DELLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE ASSOCIATE E ADERENTI DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI
Art.17: OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Titolo IV: Recesso, esclusione e scioglimento
Art.18: RECESSO
Art.19: ESCLUSIONE
Art.20: SCIOGLIMENTO DELLE CONFEDERAZIONI REGIONALI, DELLE UNIONI DI CATEGORIA E DEI GRUPPI
Art.21: COMMISSARIAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI

Titolo V: Organi della Confederazione
Art.22: ORGANI NECESSARI DELLA CONFEDERAZIONE
Art.23: ASSEMBLEA
Art.24: COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
Art.25: CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.26: COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.27: GIUNTA DI PRESIDENZA
Art.28: COMPETENZE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA
Art.29: PRESIDENTE
Art.30: COMPETENZE DEL PRESIDENTE
Art.31: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.32: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.33: CONSULTA NAZIONALE DELLE UNIONI DI CATEGORIA
Art.34: SEI CONFIMPRESA GIOVANI (under 36)
Art.35: SEI CONFIMPRESA DONNE
Art.36: CONSULTA DEI DIRETTORI O SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI
Art.37: COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI DI SETTORE
Art.38: CENTRO STUDI E RICERCA “Il Centro Studi e Ricerca SEI CONFIMPRESA”
Art.39: ORGANI DEL CENTRO STUDI E RICERCA

Titolo VI: Regole generali di incompatibilità
Art.40: INCOMPATIBILITÀ
Art.41: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Art.42: PATRIMONIO CONFEDERALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art.43: BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE
Art.44: SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE
Art.45: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Titolo I: Denominazione, principi generali ed oggetto

Art. 1.
DENOMINAZIONE E SEDE

SEI Confimpresa “Sindacato Europeo per le Imprese” Confederazione Sindacale Datoriale Nazionale del Lavoro delle Attività Professionali delle Politiche Sociali e delle Imprese, con sede legale a ROMA in Via Principe Amedeo n° 126/B, Cap 00185, e sede operativa in Foggia in Via Giovanni Urbano, 29 –  Cap 71122

Art. 2.

TUTELA DEL NOME E DEL LOGO

Il nome ed il logo “Sei Confimpresa” sono di esclusiva proprietà della “Sei Confimpresa” e devono, su espresso mandato del Consiglio Direttivo, essere utilizzati dalle Unioni Territoriali “Sei Confimpresa” e Federazioni regionali, provinciali o interregionali, regolarmente costituite e operanti come da specifiche regolamentazioni. In tutti i casi di irregolarità, inefficacia o inefficienza delle articolazioni locali di “Sei Confimpresa” il Consiglio Direttivo può revocare tale mandato. Nel caso in cui il nome ed il logo “Sei Confimpresa” vengano utilizzati da organizzazioni estranee o a cui è stato revocato il mandato di cui sopra, “Sei Confimpresa” intraprenderà le necessarie azioni di tutela.

Art. 3.
DURATA

Sei Confimpresa” ha durata illimitata e l’eventuale scioglimento è deliberato ai sensi e con le modalità di cui art. 34 del presente Statuto.

Art. 4.
SCOPI

Sei Confimpresa” Esercita, nell’ambito nazionale, UE e internazionale, la rappresentanza degli interessi legittimi di iscritti e aderenti a vario titolo, operando per la loro qualificazione e sviluppo, e più in generale per l’affermazione valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle piccole e medie imprese e del mondo professionale. A tali fini, escluso ogni intento di lucro, essendo vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, e con carattere di apartiticità. Tutti gli organi della Confederazione di cui al Titolo V del presente Statuto si intendono a titolo gratuito. Alla Confederazione Sei Confimpresa possono aderire le imprese, i professionisti, le persone fisiche, le associazioni, i comitati, i lavoratori autonomi che afferiscono alla tipologia categoriale rappresentata. La Federazione associa, rappresenta, riunisce e coordina le Organizzazioni Territoriali delle imprese, dotate di propia autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa, quali enti rappresentativi delle Imprese associate. La Confederazione rappresenta, riunisce e coordina le Confederazioni Regionali di II e III livello e le Unioni Nazionali di Categoria, nonché le Associazioni di Categoria aderenti ed i liberi professionisti. La Sei Confimpresa costituisce il Sistema della rappresentanza delle Imprese associate alle Organizzazioni territoriali aderenti. La Confederazione Sei Confimpresa può aprire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in Italia ed all’estero. La Confederazione Sei Confimpresa è regolamentata dalle norme del seguente Statuto. Alla Confederazione possono aderire le imprese, i professionisti, le persone fisiche, le associazioni in particolare del Terzo settore, i comitati, i lavoratori autonomi che afferiscono alla tipologia categoriale rappresentata. La Federazione associa, rappresenta, riunisce e coordina le Organizzazioni Territoriali delle imprese, dotate di propria autonomia organizzativa, finanziaria ed amministrativa, quali enti rappresentativi delle imprese associate. La Confederazione rappresenta, riunisce e coordina le Confederazioni Regionali di II e III livello e le Unioni Nazionali di Categoria, nonché le Associazioni di Categoria aderenti ed i liberi professionisti. Sei Confimpresa costituisce il Sistema della rappresentanza delle Imprese associate alle Organizzazioni territoriali aderenti. La Confederazione Sei Confimpresa può aprire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in Italia, Ue e all’estero.

Art. 5.

PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO

È compito della Confederazione Sei Confimpresa:

  • Prospettare nelle sedi istituzionali le problematiche delle imprese proponendo soluzioni orientate verso “la sburocratizzazione, la digitalizzazione e la trasparenza”;
  • Promuovere ogni iniziativa tesa a diffondere e consolidare lo spirito associativo e la collaborazione delle imprese tramite le organizzazioni associate aderenti, le Unioni di categoria e le Confederazioni regionali, provinciali e locali aderenti;
  • Rappresentare nell’ambito nazionale, Ue, ed internazionale le organizzazioni associate, le Confederazioni regionali e le Unioni di categoria con imprese e professionisti aderenti;
  • Operare per l’elaborazione di indirizzi e proposte dotati di efficacia legislativa ed amministrativa per tutelare lo sviluppo delle Imprese;
  • Stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, convenzioni ed intese di interesse generale degli aderenti a Sei Confimpresa, accordi interconfederali, delle Confederazioni Regionali e delle Unioni, fornire assistenza in campo informativo e formativo e tutelare in tutte le sedi gli interessi delle Organizzazioni Territoriali, delle Confederazioni Regionali, Provinciali, delle Unioni di Categoria, delle Associazioni di Categoria, degli Enti di settore e delle relative Imprese aderenti;
  • Coordinare e/o dare impulso allo sviluppo organizzativo a livello territoriale e settoriale;
  • Promuovere ed organizzare, nelle forme più idonee, anche nei rapporti con le organizzazioni sindacali, direttamente e tramite le Unioni di Categoria;
  • Promuovere la costituzione, costituire, partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni, società, enti riconosciuti e non riconosciuti, aventi finalità omogenee e/o strumentali con quelle della Confederazione Sei Confimpresa;
  • Promuovere qualsiasi altra attività di categoria, avente finalità coerenti con quelle di cui ai punti precedenti del presente articolo;
  • Raccogliere ed elaborare informazioni e dati, nonché a promuovere o realizzare studi e ricerche su questioni inerenti alle piccole e medie imprese;
  • Promuovere, attuare e concorrere all’attuazione di iniziative tendenti a stimolare ed accrescere la professionalità nell’ambito delle imprese associate, anche attraverso la promozione di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni;
  • Organizzare seminari di studio, ricerca, convegni di interesse generale;
  • Promuovere in sede nazionale la fornitura, anche in via diretta, di servizi di consulenza, informazione ed assistenza agli associati, quali quelli legali, amministrativi, tributari, informatici, finanziari, commerciali, ambientali, tecnici, assicurativi, previdenziali, assistenziali, nel settore dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, o quanti altri necessitino, anche mediante la costituzione di apposite società, enti, reti di professionisti, o tramite società controllate o collegate;
  • Assicurare a iscritti e associati, servizi comuni o specifici di assistenza e consulenza per la gestione dei rapporti di lavoro e il servizio sindacale;
  • Promuovere in sede nazionale la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione del sistema qualità, lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie, la qualificazione professionale ed imprenditoriale, la formazione continua di qualsiasi natura;
  • Promuovere la formazione e la riqualificazione professionale, anche mediante l’organizzazione di corsi specifici, di tutti gli operatori e categorie in proprio o di concerto con la Unione Europea. Inoltre con i ministeri del Lavoro, della Ricerca e dell’Istruzione, enti regionali, provinciali, metropolitani e comunali al
    fine di consentire una adeguata crescita delle risorse umane;
  • Nominare e designare a rappresentarla esponenti delle imprese associate in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

 

 Titolo II: Organizzazioni associate ed aderenti Organismi partecipanti

 

Art. 6.
SOCI SEI CONFIMPRESA

Sono iscritti e associati di “Sei Confimpresa”, le figure imprenditoriali indicate dallo statuto, regolarmente registrate tramite Unioni territoriali. Le Unioni territoriali sono la struttura rappresentativa primaria e di base di “Sei Confimpresa”, con funzioni di gestione e promozione dell’organizzazione e di rappresentanza e tutela degli associati verso le istituzioni e gli enti locali, in ambito, cittadino, provinciale, sub-provinciale, metropolitano o interprovinciale.
Esse possono riunirsi in Confederazioni regionali e provinciali o interregionali in base alle determinazioni del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 7.
ISCRITTI E ASSOCIATI

Sono iscritti e associati ordinari di “Sei Confimpresa” e possono associarsi alla Federazione, tramite le Unioni Territoriali, gli Imprenditori, i lavoratori autonomi, i cooperatori, i professionisti, i pensionati e altri soggetti pubblici, pubblico-privati e privati, i quali si riconoscano nelle finalità della confederazione accettandone finalità, modi di attuazione, statuto, regolamento e Codice etico. Le Unioni territoriali inquadrano come, associati le imprese operanti in un ambito territoriale, determinato dal Consiglio Direttivo nazionale, quale che sia l’attività svolta, assegnandole alle Sezioni merceologiche di competenza in base alla delibera istitutiva delle stesse.

Art. 8.
SOSTENITORI

Sono soci sostenitori di “Sei Confimpresa” le persone di qualsiasi nazionalità, sesso, condizione sociale, opinione politica che, pur non partecipando direttamente alla vita istituzionale della Confederazione, ne condividano gli obiettivi e le azioni sindacali sia a livello periferico che nazionale.

 

Art. 9.

ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Le Organizzazioni Territoriali sono organizzate sotto forma di associazione su base locale, provinciale e regionale. La loro denominazione deve contenere il nome Sei Confimpresa con l’aggiunta della città, provincia o regione dove hanno sede legale. Le associazioni possono costituirsi anche direttamente su base regionale di II livello e provinciali di III livello. In tal caso la denominazione deve contenere il nome di Sei Confimpresa e della regione oppure della provincia in cui hanno sede legale. In ordine alla costituzione ed alla rappresentanza, nonché alla regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra la confederazione nazionale e le associazioni regionali, provinciali e locali, si rinvia alle norme di cui agli articoli seguenti. Le associazioni locali, provinciali e regionali devono possedere i requisiti e rispettare gli obblighi del presente statuto. La Giunta di Presidenza può deliberare l’apertura di più delegazioni territoriali di Sei Confimpresa, anche nei territori in cui siano già presenti altre organizzazioni territoriali, Provinciali e Regionali In tali circostanze le aziende si assoceranno alla Confederazione Sei Confimpresa tramite i territori.

Art. 10.

CONFEDERAZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

Le Confederazioni regionali hanno lo scopo di organizzare e promuovere lo sviluppo e la rappresentanza delle organizzazioni territoriali su base regionale. Le Confederazioni regionali sono riconosciute tramite deliberazione del Consiglio Direttivo della Confederazione Sei Confimpresa quali articolazioni territoriali della Confederazione da cui possono ricevere incarichi specifici per lo sviluppo di iniziative territoriali. Sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria. Sono supportate da Statuti e Regolamenti conformi ai principi ed alla normativa Federale, previamente approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione Sei Confimpresa. Le Confederazioni Regionali, nonché le persone che operano in nome e per conto delle stesse, rispondono direttamente e solidalmente alla Confederazione delle obbligazioni assunte. Le Confederazioni Regionali, in quanto espressione territoriale della Confederazione Sei Confimpresa, possono essere sciolte, nei casi previsti dal medesimo statuto, costituite e/o ricostituite, su proposta della Giunta di Presidenza Federale, con deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso di reiterate e gravi inadempienze e/o di impossibilità di funzionamento degli organi statutari, su proposta del Presidente Federale, la Giunta di Presidenza può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Confederazione Regionale per gli adempimenti inerenti alla rappresentanza territoriale regionale, allo scioglimento, alla liquidazione ed alla ricostituzione della stessa. Stesso discorso vale per i Provinciali.

 

Art. 11.
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Possono aderire alla Sei Confimpresa Associazioni Nazionali di Categoria costituite da imprese, anche non associate alle Organizzazioni Territoriali come prevede il presente Statuto, allo scopo di usufruire dei servizi e della rappresentanza della Confederazione. Le Associazioni di Categoria nazionali possono stipulare accordi soltanto con la Confederazione Nazionale. I rapporti tra Sei Confimpresa e le Associazioni di Categoria sono disciplinati da autonomi accordi.

 

Art. 12.
UNIONI DI CATEGORIA

Le Unioni Nazionali di Categoria sono costituite in via esclusiva dalla Confederazione con provvedimento del Consiglio Direttivo e raggruppano le Imprese associate alle Organizzazioni Territoriali di appartenenza a settori produttivi omogenei e/o attigui. Le Unioni di Categoria, in nome e per conto di Sei Confimpresa, tutelano le Imprese associate alle Organizzazioni territoriali per le tematiche di settore, tutelano gli interessi della categoria e sviluppano, trattano e stipulano i rispettivi CCNL. Tutti i CCNL sono conclusi in nome e per conto di Sei Confimpresa e sono di sua titolarità esclusiva anche sul piano giuridico. Anche a tal fine i CCNL vengono sottoscritti dal Presidente delle relative Unioni di Categoria. Le Unioni di Categoria, anche a livello territoriale, in applicazione del principio di legittimazione contrattuale, si conformano agli indirizzi di politica contrattuale della Sei Confimpresa, anche rispettando ed attuando gli Accordi Interconfederali da questa sottoscritti. Le Unioni di Categoria sono Organismi aderenti alla Sei Confimpresa e sue organizzazioni interne di diretta promanazione, sottoposte al vaglio della vigilanza ed al controllo Confederale, dotate di autonomia finanziaria, ed organizzativa e patrimoniale. Sono rette da Statuti o Regolamenti conformi ai principi ed alla normativa Confederale, previamente approvati dalla Giunta di Presidenza della Confederazione. Le Unioni di Categoria, nonché le persone che agiscono in nome e per conto delle Unioni stesse, rispondono direttamente e solidalmente alla Confederazione delle obbligazioni assunte. In alcuni casi previsti dal presente statuto, con provvedimento del Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza Confederale, la Confederazione può deliberare lo scioglimento delle singole Unioni Nazionali di Categoria ed eventualmente la contestuale ricostituzione e/o l’accorpamento delle stesse con altre Unioni Nazionali di Categoria e la devoluzione dei relativi beni, in relazione alle esigenze di funzionalità, efficacia e rappresentatività dell’azione svolta a favore dei settori rappresentati. In caso di inadempienze e/o di impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, su proposta del Presidente Confederale, la Giunta di Presidenza può nominare un Commissario con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza della Unione di Categoria per gli adempimenti connessi alla rappresentanza, allo scioglimento, alla liquidazione ed alla ricostituzione della stessa. Le Unioni di Categoria, anche a livello Territoriale, in applicazione del principio di legittimazione contrattuale, si conformano agli indirizzi di politica contrattuale della Sei Confimpresa, rispettando e attuando gli accordi interconfederali da questi sottoscritti.

 

Art. 13.

ENTI DI SETTORE O INTERSETTORIALI

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza, riconosce ed approva la costituzione di associazioni, gruppi di interesse, consorzi, reti d’impresa, fondazioni o comitati di settore o intersettoriali, di primo o di secondo grado, con lo scopo di promuovere iniziative in favore delle Imprese aderenti a Sei Confimpresa o dei rappresentanti delle stesse con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a problematiche di sviluppo, promozione commerciale in Italia e all’estero, innovazione tecnologica, accesso al credito, fornitura di garanzie, energia, ambiente, formazione, istruzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previdenza complementare, sanità integrativa, sostegno al reddito.

 

Titolo III: Requisiti e obblighi delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi partecipanti

 

Art. 14.

REQUISITI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Le Organizzazioni Territoriali vengono composte in Associazioni comunali, provinciali e regionali con approvazione dalla Giunta di Presidenza Confederale. Il rapporto associativo ha una durata indeterminata e si risolve per effetto di recesso o di esclusione. L’associazione alla Confederazione non fa venire meno, in nessun caso, le responsabilità previste dallo statuto.

 

Art. 15.

RAPPRESENTANZA

Le Organizzazioni Territoriali associate hanno la rappresentanza territoriale, interna ed esterna, delle Imprese associate, nell’ambito del Sistema Sei Confimpresa, e ne certificano ufficialmente l’associazione alle Organizzazioni Territoriali stesse. Le Associazioni di Categoria aderenti, come prevede il presente statuto, hanno la
rappresentanza interna, nell’ambito del Sistema Sei Confimpresa, delle imprese alle stesse associate. Le Unioni di Categoria come prevede dal presente statuto hanno la rappresentanza, interna e esterna, relativa al settore di appartenenza delle Imprese di settore associate alle Organizzazioni territoriali raggruppate, nei limiti previsti dal medesimo statuto e dai regolamenti Confederali. Per rappresentanza esterna si intende il potere di rappresentare le Imprese associate o raggruppate del Sistema Sei Confimpresa a livello territoriale, ovvero nazionale, in nome e per conto di Sei Confimpresa, per le Unioni di Categoria, nelle sedi istituzionali, ed internazionali sindacali e contrattuali. Per rappresentanza interna si intende il potere di rappresentare negli organi nazionali di Sei Confimpresa le Imprese associate o raggruppate. La rappresentanza, interna ed esterna, si perde per recesso, esclusione, scioglimento o fuoriuscita da qualsiasi causa determinata dal Sistema Sei Confimpresa. La rappresentanza, interna ed esterna, può essere sospesa con provvedimento della Giunta di Presidenza di Sei Confimpresa – oltre che per le medesime cause di perdita della stessa – per inadempimento degli obblighi statutari previsti a carico delle Organizzazioni associate e aderenti e delle Unioni di Categoria. La perdita della rappresentanza dell’Organizzazione associata o aderente, da qualsiasi causa determinata, comporta automaticamente, per i titolari e/o legali rappresentanti delle Imprese associate all’Organizzazione stessa, nonché per i soggetti nominati dalle Organizzazioni associate o aderenti o dalle Unioni di Categoria soggette a perdita della rappresentanza, la decadenza con effetto immediato da ogni incarico in Sei Confimpresa o comunque ricoperto in virtù dell’appartenenza dell’Impresa al Sistema Sei Confimpresa. In caso di perdita o sospensione della rappresentanza delle Unioni di Categoria, da qualsiasi causa determinata, questa è esercitata direttamente dalla Confederazione sino alla revoca della sospensione deliberata dalla Giunta di Presidenza o alla diversa attribuzione della rappresentanza stessa deliberata dal Consiglio Direttivo. Sei Confimpresa e tutte le articolazioni del Sistema perseguono l’obiettivo della rappresentanza completa delle Imprese, al fine di favorire la coesione tra le stesse, il raggiungimento delle finalità istituzionali ed il consolidamento rappresentativo del Sistema stesso. Per rappresentanza completa dell’Impresa si intende la contemporanea associazione all’Organizzazione territoriale competente, l’adesione al Sistema Sei Confimpresa e l’auspicabile applicazione dei CCNL stipulati da Sei Confimpresa e dalle Unioni di Categoria. Le Imprese associate, aderenti al Sistema Sei Confimpresa, hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio di competenza confederale ed a vedere attestata la loro appartenenza alla Sei Conimpresa. Ai fini delle prestazioni e dei servizi confederali di cui al comma precedente a favore delle Imprese e delle Organizzazioni aderenti, Sei Confimpresa istituisce una Banca Dati delle Imprese aderenti. Hanno diritto di elettorato passivo esprimendo i propri candidati, con i limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto, le Organizzazioni territoriali che abbiano ottemperato agli obblighi informativi del presente Statuto. Spetta a Sei Confimpresa predisporre un sistema di incentivi per le Organizzazioni territoriali che contribuiscono ad accrescere la rappresentanza completa delle Imprese operanti sul relativo territorio, anche mediante meccanismi di riduzione degli obblighi contributivi.

 

Art. 16.

OBBLIGHI STATUTARI DELLE ORGANIZZAZIONI CONFEDERATE ASSOCIATE E ADERENTI DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Lo Statuto delle Organizzazioni Territoriali, nel regolamentare le regole partecipative e la struttura organizzativa, deve adeguarsi ai seguenti principi:

  • esistenza di un organo elettivo con funzioni amministrative;
  • esistenza di un organo elettivo di controllo;
  • Associazione alla Confederazione nonché, per le Associazioni Provinciali e le Associazioni Regionali di II e III livello nel caso previsto dalle norme del relativo Statuto;
  • Autonomia finanziaria e organizzativa;
  • Adempimento degli obblighi informativi di cui al presente Statuto;
  • Riconoscimento dei poteri di vigilanza informativa esercitabili dalla Confederazione;
  • Convocazione e partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente Confederale, o di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie, con diritto di esaminare la documentazione relativa all’assemblea ed alla sua convocazione;
  • Una maggioranza qualificata dei 3/4 degli aventi diritto al voto per le modifiche statutarie degli articoli relativi ai rapporti con Sei Confimpresa ed al recesso da questa; 
  • Legittimazione della Sei Confimpresa ad impugnare le delibere dell’Organizzazione, entro 90 giorni dalla venuta conoscenza;
  • Obbligo di versamento delle quote associative Confederali ordinarie e straordinarie nella misura stabilita dall’Assemblea Confederale, inclusi i contributi dovuti successivamente al recesso, esclusione o fuoriuscita da Sei Confimpresa da qualsiasi causa determinati, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell’Organizzazione Territoriale;
  • Il riconoscimento della funzione del Collegio dei Probiviri e della clausola compromissoria del presente Statuto;
  • Incompatibilità della carica di Presidente o componente degli organi direttivi con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza Confederale;
  • Limite di durata in carica del Presidente, il cui mandato non può essere a tempo indeterminato, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza Confederale;
  • Lo Statuto delle Unioni Nazionali di Categoria e delle Confederazioni Regionali partecipanti alla Federazione, nel disciplinare le regole partecipative e la struttura organizzativa, deve conformarsi ai principi di cui alle precedenti articoli in quanto compatibili;
  • La difformità e/o il mancato adeguamento allo Statuto Confederale degli Statuti delle Organizzazioni Territoriali e degli Organismi Partecipanti, nonché degli Enti di Settore, sono vigilati dalla Giunta di Presidenza e notificati dal Presidente di Sei Confimpresa al Presidente dell’Organizzazione o Organismo, con richiesta di deliberare le conseguenti modifiche dello Statuto entro 120 (centoventi) giorni. Dopo tale termine la Giunta di Presidenza Confederale può provvedere agli adeguamenti ed alle modifiche degli Statuti difformi, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria dell’Organizzazione o Organismo entro
    il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

 

 Art. 17.

OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE E ADERENTI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Le Organizzazioni Territoriali hanno l’obbligo di:

  • Osservare le norme dello Statuto della Confederazione nonché le deliberazioni e le direttive degli Organi Confederali;
  • Corrispondere le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall’Assemblea Confederale,
  • inclusi i contributi dovuti sino al termine successivo al recesso, da qualsiasi causa determinato, o all’esclusione dalla Federazione come previsti dallo statuto;
  • Indicare espressamente in tutte le forme di comunicazione la dizione «aderente alla Sei Confimpresa», adottando il logo Sei Confimpresa;
  • Comunicare entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle cariche associative nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione dei relativi verbali degli organi deliberanti;
  • Comunicare entro il 31 marzo di ogni anno il numero ed i dati delle Imprese associate ed il numero dei relativi addetti, su modello conforme a quello fornito dalla Confederazione;
  • Comunicare entro il 31 marzo di ogni anno o nel diverso termine stabilito, nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati delle Imprese associate richiesti da Sei
  • Confimpresa per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali, su modelli conformi a quelli forniti da Sei Confimpresa per la costituzione della Banca Dati;
  • Comunicare entro 30 giorni dalla data in cui sono stati nominati, sostituiti, revocati o per qualsiasi motivo decaduti, le generalità dei propri rappresentanti presso gli organi di CCIAA o di qualsiasi altro ente istituzionale, bilaterale e/o di settore;
  • Adempiere agli obblighi informativi nei confronti della Confederazione previsti dal presente Statuto nei termini e con le modalità ivi previsti;
  • Adottare uno Statuto e dei Regolamenti interni conformi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni della Confederazione;
  • Essere in possesso di un indirizzo di PEC e comunicarlo alla Sei Confimpresa.

Le Organizzazioni territoriali e le società da loro partecipate non possono fornire servizi ad associazioni o organizzazioni di imprese aventi sede fuori dal territorio su cui esercitano la rappresentanza riconosciuta da Sei Confimpresa né promuovere la fornitura di servizi da parte di Fondi bilaterali o Enti di settore o intersettoriali non collegati al Sistema Sei Confimpresa.

 

 

    Titolo IV: Recesso, esclusione e scioglimento

     

    Art. 18.
    RECESSO

    Le Organizzazioni Territoriali e le Associazioni di Categoria hanno diritto di recedere dalla Confederazione a seguito di esplicita deliberazione in tal senso della propria assemblea. Il recesso avrà effetto alla data della ricezione da parte di Sei Confimpresa della copia autentica del relativo verbale assembleare. In caso di recesso nessun diritto può essere avanzato dall’Organizzazione recedente nei confronti della Confederazione. Il recesso dalla Confederazione determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

    • la perdita del diritto d’uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di Sei Confimpresa.
    • la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale territoriale ed all’utilizzo degli strumenti contrattuali;

     

    Art. 19.
    ESCLUSIONE

    La Confederazione ha diritto di escludere le Organizzazioni Territoriali associate e le Associazioni di Categoria di cui all’Art. 5 aderenti per violazione dello Statuto o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Confederazione medesima. L’Organizzazione esclusa sarà in ogni caso tenuta al pagamento dei contributi ordinari e straordinari relativi all’anno della delibera di esclusione. In caso di esclusione nessun diritto può essere avanzato nei confronti della Confederazione. L’esclusione dalla Confederazione determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

    • la perdita del diritto d’uso ed il divieto di utilizzare in ogni forma di comunicazione il nome ed il logo di Sei Confimpresa;
    • la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale territoriale ed all’utilizzo degli strumenti contrattuali;

    Art. 20.

    SCIOGLIMENTO DELLE CONFEDERAZIONI REGIONALI, DELLE UNIONI DI CATEGORIA E DEI GRUPPI

    La Confederazione ha diritto di sciogliere le Confederazioni Regionali di cui all’Art. 4 e le Unioni Nazionali di Categoria di cui all’Art. 6, i gruppi Sei Confimpresa Giovani e Sei Confimpresa Donne per impossibilità di funzionamento, per grave e reiterata violazione dello Statuto, o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Confederazione medesima. Costituisce grave infrazione sanzionabile con lo scioglimento la violazione degli obblighi di cui all’Art. 10. Lo scioglimento determina automaticamente e contestualmente alla relativa deliberazione:

    la perdita dei diritti di rappresentanza interna ed esterna, con particolare riferimento alla rappresentanza contrattuale ed all’utilizzo degli strumenti contrattuali;

    la decadenza di tutti gli organi statutari e, per tutti i soggetti facenti parte della Confederazioni Regionale o dell’Unione di Categoria disciolta, la decadenza da ogni incarico all’interno del Sistema confederale o assunto in virtù dell’appartenenza al Sistema stesso.

     

    Art. 21.

    COMMISSARIAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI

    Il Comitato Esecutivo Nazionale può disporre, in alternativa al provvedimento di esclusione, il commissariamento della Unione Territoriale socia per periodo da  tre a sei mesi. Il commissariamento comporta lo scioglimento di tutti gli Organi sociali (Presidente e Comitato Esecutivo Territoriale) e la nomina di un Delegato Confederale che assuma in sé tutti i poteri dei disciolti Organi. Entro la fine del proprio mandato il Delegato Confederale, previa predisposizione di un rendiconto analitico della sua gestione, dovrà procedere al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità previste dallo Statuto. Ai fini di quanto precede, durante il periodo di commissariamento le funzioni dell’assemblea, così come il diritto degli associati di richiederne la convocazione sono sospese. Il Comitato Esecutivo Nazionale, in caso di comprovata impossibilità di ripristino della normale attività della Unione Territoriale, al termine o durante il periodo di commissariamento, su proposta del Delegato Confederale, può procedere all’esclusione della Unione Territoriale socia. Il Comitato Esecutivo Nazionale, inoltre, anche in assenza di comportamenti da parte della Unione Territoriale socia che integrino fattispecie suscettibili di esclusione, ovvero in caso di cessazione per dimissioni dalle cariche del Presidente delle Unioni Territoriali; o in caso di violazione dello statuto della Confederazione; o in caso di constatato irregolare funzionamento; o per altra necessità funzionale, può adottare, nei confronti delle Unioni Territoriali socie, provvedimenti di commissariamento. In ogni caso è facoltà del Comitato Esecutivo Nazionale nominare il Delegato Confederale, per svolgere una specifica funzione da assolvere entro un periodo temporale determinato anche senza dar luogo allo scioglimento degli organi della Unione Territoriale socia. Avverso le deliberazioni di commissariamento i Presidenti delle Unioni Territoriali possono ricorrere al Comitato dei Probiviri nel termine di sette giorni dalla comunicazione. Per il procedimento valgono le regole del presente Statuto, ma il ricorso non sospende l’efficacia del
    provvedimento deliberato.

    Titolo V: Organi della Confederazione

    Art. 22.

    ORGANI NECESSARI DELLA CONFEDERAZIONE

    Sono organi necessari della Confederazione:

    • l’Assemblea;
    • il Consiglio Direttivo;
    • il Presidente;
    • la Giunta di Presidenza;
    • il Tesoriere
    • il Collegio dei revisori dei conti
    • il Collegio dei probiviri

     

    Art. 23.

    ASSEMBLEA

    L’Assemblea è costituita da:

    • il Presidente Confederale;
    • i Presidenti delle confederazioni Regionali e Provinciali;
    • i Presidenti delle Associazioni Regionali;
    • i Presidenti delle Unioni Nazionali di Categoria;
    • i Presidenti delle Associazioni Nazionali di Categoria;
    • il Presidente del Gruppo nazionale Giovani imprenditori;
    • il Presidente del Gruppo nazionale Donne Imprenditrici;
    • i presidenti regionali;
    • i presidenti provinciali;
    • i delegati cittadini;
    • i delegati delle Associazioni Nazionali di Categoria, conteggiati nel numero definito e con le modalità stabilite dai relativi accordi di associazione.
    • è ammessa la rappresentanza per delega per chi ha diritto di voto, in numero massimo di una delega a
      persona;
    • possono assistere alle riunioni dell’Assemblea i Segretari delle Organizzazioni associate.

    Per la valida costituzione dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno della prima, trascorsa 1 ora dall’orario fissato per la prima convocazione essa delibera in presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti. Salvo che l’Assemblea deliberi diversamente, essa è presieduta dal Presidente della Confederazione. I partecipanti all’assemblea posso essere sia in presenza che tramite web. Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni del c.c. vigenti in materia.

    Art. 24.

    COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

    L’Assemblea è l’organo sovrano della Confederazione.
    L’Assemblea confederale:

    • nomina i membri del consiglio direttivo;
    • su proposta del Consiglio Direttivo approva i bilanci, consuntivo e previsionale, della Confederazione;
    • su proposta del Consiglio Direttivo, determina l'ammontare dei contributi associativi e le modalità per il versamento degli stessi alla Confederazione;
    • delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche statutarie con i voti favorevoli di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto al voto in prima convocazione. In seconda convocazione delibera senza quorum;
    • delibera lo scioglimento della Confederazione, la fusione e l’incorporazione con altra associazione datoriale di categoria con il voto di maggioranza degli aventi diritto al voto  l’assemblea deve riunirsi almeno due volte all’anno, per l’approvazione dei bilanci.

     

    Art. 25.
    CONSIGLIO DIRETTIVO

    Il Consiglio Direttivo della Confederazione è costituito da:

    • il Presidente Confederale che lo presiede;
    • 28 membri nominati dall’assemblea. 

    E’ ammessa la rappresentanza per una sola delega. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere revocati o sostituiti dall’assemblea che li ha nominati. Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione esso delibera indistintamente dal numero dei partecipante. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti di organismi collaterali, nonché esperti e consulenti senza diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; Alle riunioni possono partecipare, ove il Presidente lo ritenga opportuno, anche legali rappresentanti di Aziende associate in qualità di esperti o i rappresentati delle Organizzazioni Aderenti. I membri del Consiglio Direttivo che per tre sedute consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è notificata all’interessato tramite il Presidente. Segretario del Consiglio Direttivo è il Segretario o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, da persona da lui incaricata. Delle riunioni è redatto su apposito registro anche telematico il relativo verbale, che viene firmato anche digitalmente dal Presidente e dal Segretario o dall’incaricato.

     

     

    Art. 26.

    COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

    Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo della Confederazione. Allo stesso spetta di approvare i programmi di attività predisposti dalla Giunta nel quadro delle finalità del presente Statuto. Svolge inoltre funzioni di collegamento tra l’attività della federazione e quella delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi Partecipanti.

    Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

    • eleggere, revocare o sostituire il Presidente Confederale;
    • eleggere, revocare o sostituire, su proposta del Presidente Confederale, i membri della giunta di presidenza;
    • deliberare in ordine ad atti di straordinaria amministrazione afferenti il patrimonio federale;
    • deliberare, su proposta della Giunta di Presidenza, in merito alla costituzione e lo scioglimento e/o all’accorpamento delle Unioni nazionali di Categoria, degli Enti di settore, nonché allo scioglimento e/o alla ricostituzione di Sei Confimpresa GIOVANI, Sei Confimpresa DONNE e delle Confederazioni Regionali di II e III livello, ed alla istituzione di rappresentanze confederali all’estero;
    • deliberare, su proposta della Giunta, in merito alle richieste di associazione e adesione di Organizzazioni ed Associazioni, nonché in merito all’esclusione delle stesse;
    • proporre all’Assemblea Confederale eventuali modifiche statutarie;
    • approvare i progetti dei bilanci confederali, consuntivo e previsionale, preventivamente alla loro presentazione all’Assemblea;
    • approvare le proposte della Giunta di Presidenza in materia di contributi associativi, preliminarmente alla loro presentazione in Assemblea;
    • nominare i componenti del centro studi e ricerca

     

    Art. 27.

    GIUNTA DI PRESIDENZA

    La giunta di Presidenza è composta dal Presidente Confederale, e da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a undici. I membri della giunta sono eletti, revocati e sostituiti, su proposta del presidente, dal consiglio direttivo. I componenti della Giunta durano in carica cinque anni, e decadono anticipatamente in caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa. Ai componenti della Giunta vengono affidati dal Presidente incarichi specifici nell'ambito della Confederazione. La Giunta di Presidenza si riunisce di norma presso la sede Confederale una volta al mese; è possibile partecipare anche in videoconferenza. Di norma la Giunta delibera per consenso. In caso si renda necessario il voto, è facoltà dei componenti votanti, di richiedere che la motivazione del proprio voto sia riportata nel verbale di Giunta.

    Art. 28.

    COMPETENZE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA

    La Giunta di Presidenza costituita nomina:

    • il Tesoriere;
    • la Segreteria;
    •  il collegio dei probiviri;
    • il collegio dei revisori dei conti;
    • accerta la conformità ai principi sanciti nello Statuto Confederale degli Statuti delle Organizzazioni Territoriali e delle Confederazioni Regionali nonché delle Unioni di Categoria, delle Associazioni di Categoria, del Gruppo Sei Confimpresa GIOVANI e del Gruppo Sei Confimpresa DONNE, il Centro Studi e Ricerche,
      nonché degli Enti di Settore e, in caso di difformità o mancato adeguamento, adotta i provvedimenti dello
      Statuto.
    • elabora le proposte da sottoporre agli organi Confederali in particolare per quanto concerne: i contributi associativi, i progetti dei bilanci consuntivo e previsionale, la costituzione, lo scioglimento e/o l’accorpamento delle Unioni nazionali di Categoria e delle Confederazioni Regionali e Provinciali, la costituzione di Enti previsto dallo Statuto, l’adesione delle Associazioni previsto del presente Statuto e l’istituzione di rappresentanze Confederali all’estero, l’adesione a organizzazioni UE, transnazionali e internazionali;
    • propone al Presidente gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio Direttivo, e stabilire il relativo ordine del giorno;
    • delibera in via generale le politiche del personale;
    • delibera in merito alle assunzioni, al trattamento economico ed ai licenziamenti dei dirigenti;
    • delibera in merito all’impugnazione delle delibere delle Organizzazioni Territoriali, delle Confederazioni Regionali, Provinciali e delle Unioni di Categoria;
    • provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti della Confederazione nei Comitati, Enti ed Organizzazioni, nonché dei commissari incaricati a svolgere le funzioni con poteri sostitutivi degli organi direttivi e della presidenza delle Unioni di Categoria e delle Confederazioni Regionali e Provinciali, e di tutte le altre carica in rappresentanza dell’associazione;
    • propone al Consiglio Direttivo le adesioni e le esclusioni delle Associazioni previste dallo Statuto;
    • delibera l’apertura di delegazioni territoriali di Sei Confimpresa, ad essa afferenti, nei territori in cui siano presenti altre organizzazioni territoriali, l’autorizzazione all’apertura di delegazioni territoriali da parte di organizzazioni territoriali con sede nei territori limitrofi e la relativa revoca e/o sospensione;
    • delibera la stipula di accordi e/o convenzioni con società, enti ed organizzazioni volti al perseguimento degli scopi istituzionali della Confederazione;
    • accerta la validità e la conformità dei CCNL agli Accordi Interconfederali ed alle norme federali e ne approva la stipula previamente alla loro sottoscrizione da parte del Presidente della relativa Unione di Categoria e del Presidente Confederale;
    • esercita la vigilanza e controllo sulle Unioni di Categoria, ne esamina il rendiconto economico – finanziario ed approva preventivamente la loro partecipazione in società di capitali, associazioni regionali, provinciali e locali ed enti bilaterali;
    • in casi di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere adottate in questi casi dovranno essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Consiglio medesimo.

     

     

    Art. 29.
    PRESIDENTE

    È eletto Presidente il candidato che consegua la maggioranza dei voti espressi dai membri dell’assemblea. Il Presidente dura in carica cinque anni. Il Vice Presidente assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente ha il compito di iniziare senza indugio la procedura per la elezione del nuovo Presidente e convocare gli organi collegiali; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale della federazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione.

     

    Art. 30.

    COMPETENZE DEL PRESIDENTE

    Il Presidente Confederale:

    • ha la rappresentanza legale e politica della Confederazione;
    • nomina il/i Vice Presidenti Confederali scelti all’interno della Giunta convoca e presiede la Giunta di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, stabilendo il relativo ordine del giorno;
    • sovrintende alla gestione ordinaria della federazione e dà esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
    • attua, col concorso della Giunta di Presidenza, il coordinamento con le organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi Partecipanti;
    • può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni a uno o più membri di Giunta, anche congiuntamente; 
    • dispone in materia finanziaria nell’ambito dell’ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal bilancio previsionale, e per quella straordinaria, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo;
    • può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura della federazione ed attribuire loro incarichi particolari;
    • nomina, a seguito di apposita deliberazione della Giunta di Presidenza, commissari ad acta con poteri sostitutivi degli organi direttivi delle Confederazioni Regionali, Provinciali, Cittadina e delle Unioni di Categoria;
    • partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie delle organizzazioni associate e aderenti e degli organismi partecipanti, con diritto di esaminare la documentazione relativa all’assemblea ed alla sua convocazione;
    • in casi di urgenza assume i poteri della Giunta di Presidenza. I provvedimenti adottati in questi casi dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione della Giunta medesima.

     

    Art. 31.

    COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

    II Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dalla giunta di presidenza e dura in carica cinque anni.
    È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

    • vigilare e controllare la gestione amministrativa della Confederazione;
    • redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

    Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno trimestralmente all’anno e assiste alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Presidente, il Collegio dei revisori ha l’obbligo di procedere alla convocazione dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza.

     

     

    Art. 32.
    COLLEGIO DEI PROBIVIRI

    Il Collegio dei Probiviri è nominato dalla giunta di presidenza ed è l’organo di interpretazione statutaria e di giurisdizione interna. Ha la funzione di:

    • dirimere eventuali controversie in materia di interpretazione ed esecuzione dello Statuto confederale ed i conflitti tra organi della Confederazione;
    • amichevole compositore nei conflitti tra la federazione, le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi Partecipanti;
    • comminare e determinare le sanzioni per le violazioni del Codice Etico, accertate dal Comitato per l’applicazione del Codice Etico ivi previsto, a carico dei soggetti componenti degli organi direttivi confederali ovvero degli organi associativi di categoria e territoriali. La giunta di presidenza elegge i Probiviri in numero di tre, tutti scelti tra gli iscritti all’albo degli avvocati, ad un consiglio notarile ovvero magistrati, consiglieri di Stato e docenti universitari in materie giuridiche. I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I Probiviri assumono le proprie decisioni in base alla legge, allo Statuto: ed in caso di lacuna normativa, in base all’equità. Le Organizzazioni associate ed aderenti e gli Organismi Partecipanti si obbligano ad accettare il tentativo di amichevole composizione del Collegio dei Probiviri nelle controversie, anticipandone le spese.

     

    Art. 33.

    CONSULTA NAZIONALE DELLE UNIONI DI CATEGORIA

    La Consulta Nazionale delle Unioni di Categoria è composta dai Presidenti delle Unioni di Categoria, o loro delegati, e presieduta dal Presidente federale, o da un delegato. Essa si riunisce, su convocazione del Presidente della federazione, che ne fissa l’ordine del giorno, per dibattere temi di interesse delle Categorie, le strategie da proporre alla federazione in merito alle azioni di interesse generale delle Categorie, nonché per riunire le politiche confederali con quelle delle singole Unioni di Categoria.

    Art. 34.

    SEI CONFIMPRESA GIOVANI (under 36)

    Sei Confimpresa GIOVANI quale Gruppo nazionale Giovani Imprenditori è un organismo integrante della Confederazione la cui attività è disciplinata dal presente statuto approvato dalla Giunta di Presidenza. Esso è costituito su base nazionale dai delegati designati a livello territoriale dagli imprenditori le cui imprese aderiscono alle organizzazioni Territoriali associate alla federazione. Esso ha lo scopo di promuovere la valorizzazione dei giovani imprenditori. Sei Confimpresa GIOVANI è organizzato su base territoriale, provinciale e/o regionale, nell’ambito delle organizzazioni territoriali di livello provinciale o regionale, rispettandone gli statuti e gli ordinamenti. 
    Il Presidente di Sei Confimpresa GIOVANI è componente di diritto dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e, su invito del Presidente Confederale, della Giunta di Presidenza. La Giunta di Presidenza, su proposta del Presidente, può procedere a seguito di accertate violazioni dello Statuto, allo scioglimento e alla ricostituzione dell’organismo mediante la nomina di un Commissario ad acta.

    Art. 35.
    SEI CONFIMPRESA DONNE

    Sei Confimpresa DONNE quale Gruppo nazionale Donne Imprenditrici è un organismo della Confederazione, la cui attività è articolata dal presente statuto approvato dalla Giunta di Presidenza. Esso è costituito su base nazionale dai delegati designati a livello territoriale dalle donne imprenditrici le cui imprese aderiscono alle Organizzazioni Territoriali associate alla Confederazione. Esso ha lo scopo di favorire e promuovere la valorizzazione delle donne imprenditrici. Sei Confimpresa DONNE è organizzato su base territoriale, provinciale e/o regionale, nell’ambito delle Organizzazioni Territoriali di livello provinciale o regionale, rispettandone gli statuti e gli ordinamenti. Il Presidente di Sei Confimpresa DONNE è componente di diritto dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e partecipa, su invito del Presidente Confederale, alla Giunta di Presidenza. La Giunta di presidenza, su proposta del Presidente, può procedere a seguito di accertate violazioni dello Statuto, allo scioglimento e alla ricostituzione dell’organismo mediante la nomina di un Commissario ad acta.

    Art. 36.

    CONSULTA DEI SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI

    La Consulta Nazionale dei Segretari, è costituita dai Segretari delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi partecipanti. Alla Consulta Nazionale dei Segretari sono invitati senza diritto di voto i funzionari direttivi di Sei Confimpresa GIOVANI e Sei Confimpresa DONNE nonché degli Enti di settore riconosciuti. Essa si riunisce, su convocazione della giunta Confederale Sei Confimpresa , che ne fissa l’ordine del giorno, per dibattere temi che interessano la generalità dei rapporti fra la federazione e le sue Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi partecipanti, nonché per fornire indicazioni al Consiglio Direttivo. E’ possibile partecipare alle riunioni della Consulta anche per audio o videoconferenza. In tal caso a tutti i partecipanti deve essere data la possibilità di intervenire e di
    esaminare i documenti oggetto di discussione e di esprimere il proprio parere.

    Art. 37.

    COMITATO DI COORDINAMENTO DEGLI ENTI DI SETTORE

    Il Comitato di coordinamento degli Enti di settore è costituito presso la federazione dai legali rappresentanti dei singoli Enti di settore o intersettoriali, o loro delegati, e presieduto dal Presidente federale o da suo delegato. Esso ha il compito di armonizzare le azioni e gli interventi nei diversi settori di attività.

     

     

    Art. 38.
    CENTRO STUDI E RICERCA

    “Il Centro Studi e Ricerca Sei Confimpresa”

    Il Centro Studi si prefigge di:

    • progettare iniziative (convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, etc.) che alimentino il confronto ed il dibattito su tematiche multidisciplinari anche di natura politico-industriale, sindacale e relativa all’innovazione, sollecitando la presenza e collaborazione di soggetti esperti nelle materie trattate per un necessario e irrinunciabile confronto di esperienze;
    • diventare centro promotore dello studio e della ricerca in ambito giuridico, imprenditoriale ed economico-finanziario avvalendosi delle esperienze formative di ricerca universitaria secondo criteri di selezione fissati dal comitato scientifico con la possibilità di partecipare a progetti di ricerca nazionale e internazionale;
    • promuovere sul territorio nazionale e internazionale iniziative volte alla diffusione degli studi e delle ricerche effettuate anche attraverso pubblicazione di articoli scientifici, testi, proposte legislative, sondaggi e quanto necessario ad esprimere i contenuti di studio e ricerca del Centro.
    • Il Centro Studi inoltre ha il compito di affiancare l’attività di “Sei Confimpresa” e rispondere alle eventuali istanze attraverso pareri, osservazioni, chiarimenti. “Il Centro Studi e Ricerca Sei Confimpresa” potrà avvalersi della collaborazione di esperti altamente qualificati con esperienza in materia giuslavoristica, contrattuale, previdenziale, fiscale, economica, sociale e ricercatori.

     

    Art. 39.

    ORGANI DEL CENTRO STUDI E RICERCA

    Sono organi del “Il Centro Studi e Ricerca Sei Confimpresa”:

    • Comitato scientifico;
    • Comitato d’Onore;
    • Presidente;
    • Comitato di coordinamento 

     

     

    Titolo VI: Regole generali di incompatibilità

     

    Art. 40.
    INCOMPATIBILITÀ

    La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e componente del Collegio dei Revisori, nonché di Presidente o componente degli organi direttivi di Sei Confimpresa GIOVANI e Sei Confimpresa DONNE e/o delle singole Unioni di Categoria, è incompatibile con l’elezione a cariche politiche in enti locali, nazionali, e della Unione Europea e con qualsiasi incarico elettivo pubblico o di partito e qualsiasi incarico di governo nazionale e regionale, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza. Nel caso di elezione a cariche politiche, il soggetto interessato può richiedere l’aspettativa per tutta la durata della carica politica. Nel caso del presidente, le funzioni di quest’ultimo verranno svolte dal vice presidente della giunta. La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza, componente del Collegio dei Revisori e componente del Consiglio Direttivo, nonché di Presidente o componente degli organi direttivi di Sei Confimpresa GIOVANI e Sei Confimpresa DONNE e/o delle singole Unioni di Categoria è incompatibile con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza. La carica di Presidente, componente della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori. L’incompatibilità di un componente degli organi della federazione, una volta accertata dalla Giunta di Presidenza, comporta l’immediata decadenza dalla carica. E’ fatta salva la facoltà del componente, prima di effettuare attività incompatibile o a seguito della dichiarazione di incompatibilità, di richiedere alla Giunta di Presidenza la deroga di cui al primo comma; in tal caso fino al pronunciamento della Giunta di Presidenza il componente rimane sospeso dalla carica. L’adesione a Sei Confimpresa dell’Impresa rappresentata costituisce requisito indispensabile per l’accesso alla carica di componente degli organi direttivi di Sei Confimpresa e delle relative Organizzazioni territoriali, Confederazioni Regionali, Unioni di Categoria ed Enti di settore.

    Titolo VII: Contribuzione, patrimonio e bilanci

     

    Art. 41.
    CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

    Su proposta della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo e con delibera dell’Assemblea, i contributi delle Organizzazioni a qualsiasi livello sono fissati annualmente a copertura del fabbisogno della Confederazione. L’inadempimento agli obblighi contributivi comporta la sospensione dei diritti di rappresentanza e l’esclusione nei termini e con le modalità stabilite dal presente statuto.

     

    Art. 42.

    PATRIMONIO CONFEDERALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

    Patrimonio federale è costituito da:

    • contributi, erogazioni e lasciti;
    • beni mobili ed immobili;
    • eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
    • partecipazioni;

    I costi della Confederazione sono coperti da:

    • quote d’iscrizioni;
    • contributi associativi ordinari delle Organizzazioni aderenti;
    • eventuali contributi associativi straordinari;
    • donazioni;
    • ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario;

    L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della federazione.

     

     Art. 43.

    BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE

    Entro il 30 maggio di ogni anno la Giunta approva il progetto di bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il progetto di bilancio previsionale dell’anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi dieci giorni. Entro il 30 giugno i documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo; essi devono restare depositati presso la sede federale a disposizione delle Organizzazioni associate nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’Assemblea. Entro il 30 novembre il bilancio previsionale dell’anno in corso deve essere approvato dall’Assemblea.

    Titolo VIII: Scioglimento

     

    Art. 44.

    SCIOGLIMENTO DELLA CONFEDERAZIONE

    La Confederazione può essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea assunta con il voto favorevole di maggioranza degli aventi diritto al voto. La deliberazione di scioglimento apre la fase di liquidazione. Se a seguito della liquidazione residua un patrimonio netto positivo esso è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

    Titolo IX: Clausola compromissoria

    Art. 45.

    CLAUSOLA COMPROMISSORIA

    Ai sensi dell’articolo 808 c.p.c. qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la federazione e le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi partecipanti, o tra le Organizzazioni e tra gli Organismi, dopo l’eventuale tentativo facoltativo di amichevole composizione del Collegio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, con sede in Milano, composto da tre arbitri, di cui due scelti da ciascuna delle parti in causa ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dagli altri due arbitri. In caso di mancata nomina dell’arbitro di parte o del Presidente, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 810 c.p.c. L’arbitrato ha natura rituale. La Giunta di Presidenza Confederale ha facoltà di stipulare convenzioni con Camere Arbitrali precostituite ai sensi dell’art. 832 c.p.c., al fine di regolamentare il procedimento arbitrale previsto dal presente articolo. In tal caso la mancata nomina dell’arbitro di parte o del Presidente del Collegio Arbitrale sarà disciplinata dal regolamento della Camera Arbitrale competente a regolamentare il procedimento. Il termine di decadenza dell’azione per il ricorso al Collegio Arbitrale contro le deliberazioni degli organi della Sei Confimpresa è di sessanta giorni dalla loro adozione. Il predetto termine, nonché quello eventualmente previsto dagli Statuti delle Organizzazioni associate e partecipanti, è sospeso se la parte instaura il procedimento dinnanzi al Collegio dei Probiviri di cui al precedente Art. 27 e ricomincia a decorrere dal momento in cui viene comunicata dal Collegio stesso, la mancata composizione amichevole della controversia. Le spese dell’arbitrato saranno anticipate da chi adisce il Collegio; il lodo del Collegio deciderà anche sulla loro definitiva attribuzione. La Confederazione, in caso di mancato adempimento dell’obbligo contributivo ha pieno titolo per richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo. L’eventuale recupero del credito in sede giudiziale, incluso l’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non è soggetto alla clausola compromissoria di cui al presente articolo. Quanto previsto nel presente comma ha valore anche per il caso di recesso, esclusione o fuoriuscita da Sei Confimpresa da qualsiasi causa determinati, scioglimento, conferimento, fusione, scissione dell’Organizzazione Territoriale, per le quote contributive dovute sino al momento del recesso e dell’esclusione, e per le ulteriori somme dovute ai sensi di Statuto.